Sicurezza: rischio chimico

Il datore di lavoro deve provvedere alla valutazione del rischio chimico all’interno della propria azienda, al fine di identificare i lavoratori e i luoghi di lavoro esposti a tale rischio e determinare i provvedimenti da attuare per eliminare tale rischio.

Tale valutazione viene eseguita in due passi; una valutazione preliminare nella quale, tramite l’analisi delle schede di sicurezza dei prodotti, le quantità utilizzate, le modalità di utilizzo, vengono identificati i possibili prodotti in grado di costituire rischio chimico; la valutazione vera e propria attraverso la misurazione eseguita mediante campionamenti e relativo confronto coi valori limite di esposizione.

La valutazione deve essere eseguita secondo le modalità previste dalla norma UNI EN 689/97 e la linea guida della Regione Piemonte.

La valutazione del rischio chimico, deve essere programmata ed effettuata ad opportuni intervalli di tempo oppure ogni qualvolta vi è un mutamento sostanziale nelle lavorazioni.